Fondo perduto per l’efficientamento energetico da fonti rinnovabili
Il GSE conferma che il Portale per la presentazione delle richieste relative al Conto Termico 3.0 riaprirà il 13 aprile 2026 alle ore 12:00. Sarà possibile inviare le istanze esclusivamente in accesso diretto da parte di privati, imprese, Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni.
Per le imprese resta disponibile, all’interno del Portale, l’apposita funzionalità per la presentazione della domanda di “valutazione preliminare”.
Con la riapertura del Portale è inoltre prevista la proroga dei termini per l’invio delle istanze la cui scadenza ricadeva nel periodo di sospensione.
Il 15 aprile sarà pubblicato, nella sezione dedicata, il catalogo degli apparecchi prequalificati.
Richiesta di accesso agli incentivi semplificata
È prevista per gli interventi riguardanti l’installazione di generatori fino a 35 kW e di sistemi solari fino a 50 m², mediante la precompilazione dei campi della scheda-domanda, nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite e inclusi nel catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.
Richiesta preliminare di accesso agli incentivi per le imprese
Prima dell’avvio dei lavori deve essere presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, comprensiva di tutte le informazioni necessarie relative al progetto, così come indicate nel bando.
Chi sono i beneficiari?
L’incentivo finanzia interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Possono fare domanda i seguenti soggetti, in base alla tipologia di intervento.
TITOLO II
a. Le amministrazioni pubbliche, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, compresi gli ex IPAB, nonché le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, le società in house, i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali, le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali. Sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli Enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico.
b. Tutti i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (edifici e unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4,E6 – es. uffici, negozi, ristoranti, alberghi etc.).
TITOLO III
a. Le amministrazioni pubbliche, definite come sopra. Sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli Enti del terzo settore inclusi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
b. Tutti i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (come sopra definito) e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito residenziale (edifici o unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10 – es. case, abitazioni rurali, condomini etc.).
Quali attività sono finanziate?
La tipologia TITOLO II comprende interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici. In entrambi i casi sono ammessi interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti al 25/12/2025, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione. Tra gli interventi finanziati ci sono: isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni.
Mentre, per la tipologia TITOLO III sono previsti interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sono ammessi interventi in edifici esistenti al 25/12/2025, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione. Le attività finanziate includono, a titolo esemplificativo: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale; sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti.
Cosa prevede l’agevolazione?
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto pari a un massimo del 65% delle spese sostenute.
Per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale, appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo è pari al 100% delle spese ammissibili.
Le spese per l’esecuzione della diagnosi e la redazione dell’attestato di prestazione energetica sono agevolate:
- nella misura del 100%, se sostenute dall’amministrazione pubblica o dalla ESCO che esegue l’intervento per suo conto;
- nella misura del 50%, se sostenute dai soggetti privati, nonché dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali.
Per approfondire la misura e ricevere tutte le informazioni utili su come ottenere il contributo, compilando il modulo di contatto in fondo alla pagina
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